

Definizione
Sono considerati distributori coloro che, nell'ambito di un'attività commerciale, forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche agli utilizzatori (consumatori).
Nel testo del Decreto Legislativo compare la seguente definizione (Articolo 3. 1. n).
Definizione Distributore: Soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 Dicembre 1993, N. 580, e successive modifiche, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un apparecchiatura ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6.1. b.
Obblighi
1. RITIRO 1 CONTRO 1:
Ai sensi dell'Art. 6.1.b della nuova normativa, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il distributore è tenuto al ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata, a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita.
2. TRASFERIMENTO:
I distributori provvedono altresì, successivamente, alla verifica del possibile reimpiego dell'apparecchiatura ritirata ed al suo trasferimento presso i centri autorizzati.
3. TRASPARENZA SUL PREZZO:
Infine il distributore è tenuto ad indicare separatamente al consumatore il prezzo del prodotto e l'importo dell'eco-contributo, identico a quello individuato dal produttore per la gestione dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo smaltimento.